Attività di vigilanza nei singoli ambiti

La vigilanza della FINMA è più serrata laddove i rischi per la piazza finanziaria sono più elevati. Le divisioni Banche, Assicurazioni, nonché Asset Management e Mercati sono, insieme alla divisione Competenza integrata in materia di rischio, preposte alla sorveglianza dei rispettivi settori di mercato. Importanti strumenti della vigilanza sono, fra le altre cose, i controlli in loco, gli stress test, i rilevamenti ad hoc e i colloqui di vigilanza fino al livello gerarchico più alto.

Nel quadro della vigilanza integrata dei mercati finanziari, anche nel 2025 la FINMA ha monitorato tutti gli sviluppi rilevanti sulla piazza finanziaria. Essa ha sorvegliato i rischi legati alle attività svolte dagli istituti assoggettati. Questo approccio globale e orientato al rischio consente una gestione coerente e commisurata alle esigenze delle fattispecie analoghe o simili per tutti gli assoggettati alla vigilanza.

Primo accentramento della pianificazione e dell’organizzazione di tutti i controlli in loco nel 2025

Nel quadro della sua riorganizzazione, nel 2025 la FINMA ha riunito tutti i gruppi preposti ai controlli in loco nella sezione Controlli in loco, controllo della qualità e attività di audit della nuova divisione Competenza integrata in materia di rischio. Attraverso un tale accentramento delle competenze la FINMA ha potuto uniformare la governance e i processi per la pianificazione annuale e lo svolgimento dei controlli in loco. Parallelamente la FINMA ha portato avanti l’implementazione operativa degli strumenti armonizzati. Grazie a tali misure, dall’inizio del 2026 la FINMA può aumentare l’intensità – specialmente la durata e l’entità della verifica – dei controlli in loco mantenendo una qualità elevata.

Nel 2025 hanno avuto luogo i seguenti controlli in loco nei diversi ambiti:

Più deep dive nella vigilanza sulle banche

La vigilanza sulle banche è orientata alla gestione del rischio e basata sul principio di proporzionalità. Nel 2025 la vigilanza della FINMA si è focalizzata sull’integrazione di Credit Suisse in UBS e presso altre banche sull’efficacia della corporate governance, sulla cultura del rischio, sul rispetto degli obblighi di condotta, in particolare la lotta contro il riciclaggio di denaro, nonché sulla gestione delle sanzioni da parte delle banche, sull’attività di erogazione di crediti ipotecari e sui rischi informatici.

Al fine di intensificare l’attività di vigilanza, la FINMA ha aumentato la frequenza delle deep dive, con contatti diretti con il consiglio di amministrazione, con la direzione e con la funzione preposta alla compliance e alla gestione del rischio e con la revisione interna. Temi centrali sono stati la corporate governance, la gestione del rischio, la cultura del rischio e una comprensione approfondita dei modelli operativi.

Misure adottate in caso di constatazione di carenze

Nell’ambito della sua attività di vigilanza continua, la FINMA ha individuato alcune gravi carenze, pertanto ha esortato le banche interessate a porvi rimedio senza indugio. Come conseguenza diretta della vigilanza continua, la FINMA ha disposto in 14 casi un supplemento di fondi propri specifico all’istituto, mentre in sette ha decretato una limitazione dell’attività operativa e un divieto di effettuare acquisizioni. 16 casi hanno portato ad accertamenti preliminari. In 15 casi è stato avviato un procedimento di enforcement, mentre in 18 la FINMA ha nominato un incaricato della verifica.

Al fine di rendere la vigilanza ancora più efficace, all’individuazione di carenze la FINMA è inoltre intervenuta più velocemente disponendo e attuando misure di vigilanza in modo ancora più coerente, sistematico e tempestivo. Nei procedimenti di enforcement, per esempio, essa ha adottato maggiormente misure immediate e inasprimenti già durante l’avvio del procedimento, anziché sull’adozione esclusiva di misure solo al termine di quest’ultimo.

Vigilanza su UBS tuttora all’insegna dell’integrazione di Credit Suisse

Nel 2025 la vigilanza continua su UBS è stata effettuata all’insegna dell’integrazione dell’ex Credit Suisse. Dopo che nel 2024 i lavori di integrazione erano stati caratterizzati dall’accorpamento delle principali entità giuridiche in Svizzera e all’estero, nel 2025 l’attenzione si è concentrata sull’integrazione tecnica e operativa delle attività e dei processi.

La FINMA ha monitorato da vicino la migrazione degli ex clienti di Credit Suisse nei sistemi di UBS e verificato l’attuazione tecnica con l’ausilio di una terza parte esterna. La migrazione dei clienti non contabilizzati in Svizzera si è conclusa già nel 2025, mentre quella dei clienti contabilizzati in Svizzera si protrarrà come da programma fino al 2026 in ragione dell’elevato numero di relazioni.

Ulteriori priorità di vigilanza sono state poste sugli aspetti legati ai rischi. In tale novero rientrano un’adeguata verifica dei rischi non finanziari della clientela di Credit Suisse ripresa da UBS, la costante riduzione dei rischi insiti negli affari di Credit Suisse, dai quali UBS intende uscire e l’integrazione completa delle attività di gestione e reporting del rischio. Al di là delle tematiche inerenti all’integrazione, l’attività di vigilanza è stata in particolare rafforzata con riferimento al suitability framework della banca, al fine di garantire un adeguato livello di protezione degli investitori, tenuto conto del modello operativo e dell’orientamento globale dell’istituto, nonché delle tendenze generali dei mercati verso strumenti d’investimento talvolta meno liquidi e caratterizzati da una minore trasparenza (p. es. private markets, digital assets). Allo stesso modo, le attività di investment banking particolarmente esposte al rischio – ossia corporate e leverage lending e prime brokerage – sono state oggetto di un rafforzato focus di vigilanza da parte dell’Autorità.

Nella sfera di competenza della FINMA rientrava inoltre la valutazione ai sensi del diritto in materia di vigilanza per quanto concerne sia l’ulteriore armonizzazione e semplificazione delle strutture giuridiche e operative globali di UBS, sia la resilienza operativa in considerazione della migrazione dei dati e della conseguente dismissione di applicazioni IT non più utilizzate. La FINMA verifica le fasi principali dei lavori di integrazione di Credit Suisse in UBS, fino alla loro conclusione. Anche in questo ambito l’attività di vigilanza è stata sostanzialmente rafforzata, oltre gli aspetti specificamente connessi al processo di integrazione. Alla luce dei potenziali rischi estremi elevati (tail risks) associati alle nuove tecnologie, la FINMA ha posto un particolare accento sulla valutazione del grado di maturità dei presidi interni della banca per la gestione dei rischi informatici e dei rischi connessi a terzi.

Priorità dei controlli in loco presso le banche

L’enfasi dei controlli in loco presso le banche è stata posta sulle priorità di vigilanza della FINMA, secondo la definizione nel rapporto Monitoraggio dei rischi 2025. In particolare i controlli in loco, focalizzati sulle tematiche di corporate governance, gestione del rischio e cultura del rischio, sono stati effettuati negli ambiti di lotta contro il riciclaggio di denaro, erogazione di crediti ipotecari e cyber-rischi. La FINMA ha constatato in parte gravi carenze e pertanto ha esortato le banche interessate a porvi rimedio senza indugio. Come conseguenza diretta dei controlli in loco, la FINMA ha adottato numerosi provvedimenti (cfr. al riguardo la sezione «Misure adottate in caso di constatazione di carenze»).

La FINMA ha ordinato nel complesso 113 controlli in loco presso le banche, principalmente presso istituti delle categorie di vigilanza da 1 a 3. Rispetto agli anni precedenti, sono stati effettuati cinque controlli in loco in più presso le banche appartenenti alle categorie di vigilanza 4 e 5, soprattutto presso istituti che presentavano rischi elevati. Questi interventi sono sfociati in oltre 500 constatazioni, sulla base delle quali la FINMA ha emesso raccomandazioni per gli istituti interessati. La FINMA ha esercitato una sorveglianza serrata sull’attuazione delle raccomandazioni e il rispetto delle scadenze impartite. Se necessario, la FINMA ha svolto ulteriori controlli in loco per garantirne l’attuazione adeguata.

I controlli in loco sono stati effettuati di nuovo anche presso partner di outsourcing delle banche. Sono state parimenti effettuate ispezioni presso filiali e succursali di istituti assoggettati al di fuori della Svizzera, sia direttamente da parte della FINMA, sia di concerto con le competenti autorità di vigilanza estere. Di converso, la FINMA ha affiancato le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nelle rispettive verifiche dirette sul territorio elvetico.

Successo del regime per le piccole banche e proporzionalità nella vigilanza su banche e società di intermediazione mobiliare

Il regime svizzero per le piccole banche (RPB) è, sin dal 2019, un modello di vigilanza di comprovata efficacia. Le piccole banche e le società di intermediazione mobiliare particolarmente liquide e ben capitalizzate beneficiano di requisiti semplificati per il calcolo e la pubblicazione dei fondi propri necessari e della liquidità, come pure di sgravi regolamentari. In breve: il regime per le piccole banche comporta un notevole sgravio amministrativo. La partecipazione al regime è facoltativa e avviene soltanto previa autorizzazione della FINMA.

Alla fine del 2025 gli istituti aderenti al RPB erano 56. Nell’anno in esame due istituti hanno ottenuto una nuova autorizzazione per l’accesso a questo regime, mentre una banca ne è uscita. I nuovi ingressi hanno avuto soprattutto motivi individuali, segnatamente il raggiungimento temporaneo dei criteri di ammissione. Inoltre, anche l’introduzione delle disposizioni modificate in materia di fondi propri (Basilea III finale) ha contribuito all’ulteriore attrattiva del RPB, in quanto aderendo a esso viene meno il passaggio al nuovo metodo di calcolo degli attivi ponderati per il rischio (risk-weighted assets). L’unica uscita dal RPB è avvenuta su base volontaria in ragione di piani di crescita.

La FINMA si è attenuta al principio della proporzionalità in tutta la sua attività di vigilanza. Nell’anno in rassegna nel quadro di rilevamenti effettuati si è prestata attenzione affinché le piccole banche fossero coinvolte soltanto secondo un approccio orientato al rischio e che l’entità dei rilevamenti fosse adeguatamente ridotta rispetto agli istituti di maggiori dimensioni.

Vigilanza sulle imprese di assicurazione all’insegna della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori rivista

Nel 2025 la vigilanza sulle imprese di assicurazione si è svolta nuovamente all’insegna della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell’Ordinanza sulla sorveglianza (OS) rivedute. A causa dell’elevato numero di soggetti interessati, la FINMA ha rafforzato la sua attività di informazione e di vigilanza. La nuova base legale e regolamentare rafforza la protezione dei clienti.

Verifica dell’applicazione del prudent person principle

Le disposizioni normative relative all’attività d’investimento delle imprese di assicurazione garantiscono soprattutto che l’attività d’investimento sia in linea con la capacità di sopportare i rischi, con la solvibilità e con l’attività delle imprese di assicurazione.

Le prescrizioni relative all’attività d’investimento sono definite nell’OS e derivano dal principio della prudenza imprenditoriale (prudent person principle). Le imprese di assicurazione devono garantire di investire esclusivamente in valori patrimoniali di cui esse sono sufficientemente in grado di valutare, monitorare, gestire e integrare nel loro rendiconto i rischi.

Anche nel 2025 la FINMA ha verificato il rispetto di queste prescrizioni d’investimento. A tal fine ha raccolto le informazioni necessarie, sfruttando in parte i risultati di controlli effettuati da terzi incaricati. Per un monitoraggio più efficace, la FINMA svolge anche verifiche approfondite presso gli assoggettati.

Due anni di vigilanza sugli intermediari assicurativi incentrata sulla tutela dei clienti

Con l’introduzione il 1º gennaio 2024 della nuova regolamentazione sugli intermediari, la FINMA ha avviato la nuova attività di vigilanza sul settore. Al centro della nuova regolamentazione vi è la tutela dei clienti e anche nel 2025 come già nel 2024 la FINMA ha ottenuto numerosi miglioramenti al riguardo. La grande maggioranza dei partecipanti al mercato ha implementato le nuove prescrizioni, contribuendo così a una migliore trasparenza, all’informazione della clientela e alla qualità della consulenza. Gli intermediari già registrati hanno dovuto altresì presentare alla FINMA una domanda aggiornata per un controllo a posteriori. Essa comprendeva tra le altre cose le qualifiche professionali e la garanzia di un’attività irreprensibile.

La FINMA si è concentrata sui seguenti punti:

  • Prevenzione: informazioni mirate per gli intermediari e i loro clienti per quanto concerne i nuovi obblighi
  • Garanzia della qualità nella distribuzione assicurativa: sensibilizzazione dell’industria assicurativa in merito ai propri obblighi relativi ai canali di distribuzione, nonché lo svolgimento di controlli in loco presso la distribuzione delle imprese di assicurazione
  • Verifica delle segnalazioni: triage e prioritizzazione delle segnalazioni esterne e, su questa base, accertamenti e provvedimenti immediati per ripristinare la situazione conforme
  • Intervento in caso di violazioni del diritto: in caso di violazioni comprovabili del diritto in materia di vigilanza, adozione di provvedimenti ed eventuale inoltro di una denuncia penale
  • Aggiornamento del registro pubblico: radiazione dal registro degli intermediari che hanno commesso gravi violazioni del diritto in materia di vigilanza

Nel 2024 e 2025 la FINMA ha ricevuto 1622 segnalazioni e reclami esterni concernenti comportamenti potenzialmente illeciti di intermediari assicurativi e di imprese di assicurazione. In 271 casi ha avviato accertamenti e identificato circa 1000 partecipanti al mercato privi di autorizzazione o delle qualifiche necessarie. Spesso queste attività non autorizzate erano correlate a consulenze improprie, truffa nei confronti di assicurazioni o clienti nonché acquisizione a freddo nell’assicurazione malattie. Attualmente la FINMA sta svolgendo diverse indagini e procedimenti in casi particolarmente gravi, in cui un insieme di partecipanti al mercato ha condotto pratiche commerciali fraudolente.

Dall’entrata in vigore della nuova regolamentazione la FINMA ha radiato dal registro pubblico numerosi intermediari inattivi o che non soddisfano più i requisiti. Nel contempo sono risultate 5203 nuove iscrizioni, per un totale di 11 292 alla fine del 2025.

Insieme all’industria assicurativa, nel periodo in rassegna la FINMA ha dovuto concentrarsi maggiormente sulle strutture di sub-intermediazione. Le violazioni citate del diritto in materia di vigilanza si sono spesso verificate presso sub-intermediari. Essi praticano l’acquisizione di clienti su mandato di un intermediario principale. La FINMA intende affrontare questa tematica tra le altre cose con una nuova circolare sull’intermediazione assicurativa. Nel 2025 la FINMA ha messo a disposizione dell’industria assicurativa anche un’interfaccia sul registro pubblico degli intermediari, che consente di effettuare richieste automatiche.

Tutela degli interessi degli assicurati con misure di protezione secondo la LSA

Secondo la LSA, la FINMA adotta le misure di protezione che ritiene necessarie per tutelare gli interessi degli assicurati se un’impresa di assicurazione non rispetta le prescrizioni di legge o di un’ordinanza o le ingiunzioni della FINMA oppure se gli interessi degli assicurati paiono altrimenti a rischio. Nel 2025 la FINMA ha disposto diverse di queste misure di protezione nei confronti di un’impresa di assicurazione destabilizzata sul piano finanziario e organizzativo. L’adozione di queste misure è avvenuta in parte in via superprovvisionale; tuttavia, contro nessuna delle decisioni in questione è stato interposto ricorso.

Le misure comprendevano l’imposizione della riserva di approvazione da parte della FINMA per lo scioglimento delle riserve tecniche, per i prelevamenti di fondi (dividendi, prestiti, ecc.) e per eventuali cambiamenti nella direzione dell’impresa di assicurazione. Sulla base di queste riserve di approvazione impartite, la FINMA ha vietato un prelevamento di fondi concreto nonché un cambio a livello di direzione.

Controlli in loco presso le imprese di assicurazione, prevalentemente presso gli istituti di maggiori dimensioni

La FINMA ha svolto 43 controlli in loco presso le imprese di assicurazione, perlopiù delle categorie di vigilanza 2 (incl. gruppi) e 3. Tramite ciò ha verificato se le imprese di assicurazione rispettano le disposizioni di legge e i requisiti normativi. 

La FINMA ha analizzato i modelli operativi, la dotazione di capitale e i meccanismi di controllo interni per individuare precocemente lacune e intervenire tempestivamente. L’enfasi è stata posta in particolare su corporate governance, gestione del rischio, attività di assicurazione nei rami malattia e vita, accantonamenti, gestione della distribuzione e intermediari assicurativi, cyber-rischi e outsourcing.

I controlli in loco favoriscono un governo d’impresa sostenibile e responsabile, che sia all’altezza delle sfide di un mercato in evoluzione. I controlli in loco eseguiti dalla FINMA nell’anno in rassegna hanno contribuito in modo sostanziale alla stabilità della piazza finanziaria svizzera e alla tutela degli assicurati.

Vigilanza intensificata sulla distribuzione di assicurazioni del ramo vita

I clienti la cui consulenza era stata effettuata da intermediari assicurativi non vincolati hanno stornato il 28,3% delle loro polizze vita nei primi tre anni dalla stipulazione del contratto, spesso con la perdita totale dei premi versati. Per i clienti la cui consulenza era stata effettuata da intermediari assicurativi vincolati ciò è avvenuto nel 17,6% dei casi. Negli ultimi anni la FINMA ha intensificato la vigilanza in questo ambito. 

Lo storno di un contratto di assicurazione del ramo vita di lunga durata da parte della clientela è consentito in qualsiasi momento. Se effettuato dopo 14 giorni dalla stipulazione del contratto, comporta tuttavia costi elevati. Un’elevata percentuale di storni nei primi anni lascia supporre che gli assicurati in questione non hanno ricevuto una buona consulenza dagli intermediari.

Gli effetti diretti della riforma dell’OS, che ha rafforzato la protezione dei clienti e aumentato la trasparenza dei prodotti, non sono ancora visibili nei numeri riguardanti gli storni.

Rappresentanza degli interessi degli assicurati in caso di prestazioni supplementari nell’assicurazione malattie complementare

Nel 2025 la FINMA ha ribadito il suo ruolo di autorità di vigilanza assidua e di rappresentante degli interessi degli assicurati. L’anno in rassegna è stato nuovamente incentrato sulle prestazioni supplementari nell’assicurazione malattie complementare. Nel comunicato stampa del 16 gennaio 2025 la FINMA ha riconosciuto i progressi raggiunti dal 2020 sul piano della trasparenza e della determinazione dei prezzi di tali prestazioni. Questi hanno contribuito a che i premi per le assicurazioni complementari ospedaliere rimanessero stabili o addirittura diminuissero nonostante l’incremento dei costi sanitari. Nel contempo la FINMA ha tuttavia chiarito che i contratti con il personale medico e le cliniche devono soddisfare imperativamente i requisiti del diritto in materia di vigilanza.

Soprattutto nei Cantoni di Ginevra e Vaud è emersa un’accentuazione di carenze sostanziali nell’implementazione. Di tali lacune erano responsabili non soltanto le varie assicurazioni malattie complementari, bensì in misura determinante anche le relative cliniche interessate e le associazioni di medici. Queste avevano ritardato i negoziati con gli assicuratori per anni. Alla fine del 2024 e all’inizio del 2025 si sono dunque accumulate le tensioni: alcuni assicuratori hanno negato il pagamento di fatture non conformi, aspetto che nei media è stato in parte qualificato come presa in ostaggio dei pazienti. La FINMA è rimasta ferma sulla propria posizione, respingendo richieste di un prolungamento del termine di transizione per contratti non conformi.

Nella primavera del 2025 diversi assicuratori sono riusciti a trovare una soluzione con numerose cliniche ginevrine e vodesi. Da allora le prestazioni nell’assicurazione malattie complementare sono tornate a essere in ampia misura coperte.

Nel complesso la prassi di fatturazione è migliorata, tuttavia sussistono ancora carenze in alcune regioni. Situazioni di fornitori di prestazioni privi di contratto che rifiutano le direttive del diritto di vigilanza sono considerate dalla FINMA uno strumento legittimo per proteggere sul medio e lungo periodo gli assicurati e stabilizzare i premi.

Vigilanza sulle infrastrutture del mercato finanziario

Autorizzazioni per SIX x-clear

Nel 2025 la FINMA ha autorizzato un nuovo modello di marginazione (SREC) e la nuova piattaforma di clearing di SIX x-clear sulla base di una valutazione della BNS. Nell’ambito della strategia di vigilanza cooperativa e con il coinvolgimento di revisori esterni, la BNS aveva verificato in maniera metodica il nuovo modello di marginazione e la sua implementazione nella nuova, unica piattaforma di clearing. Su iniziativa della FINMA sono state quindi realizzate ampie simulazioni di portafoglio per la validazione del nuovo modello di rischio, tenendo conto di eventi di stress per tutte le categorie di prodotti inserite nel portafoglio di clearing, nonché un temporaneo funzionamento in parallelo al modello precedente. Attraverso quest’ultimo è stato possibile rettificare nello specifico problematiche a livello di dati prima del go live.

Finora SIX x-clear, in qualità di controparte centrale svizzera, gestiva diverse piattaforme di clearing con svariati modelli di marginazione. Si tratta di un metodo di calcolo utilizzato per determinare garanzie che i membri di clearing devono depositare a copertura delle loro posizioni aperte, come nella negoziazione di quote societarie contro pagamento in contanti (cash equity) o titoli a reddito fisso (fixed income). Il consolidamento dei sistemi di clearing ha consentito a SIX x-clear di ridurre i costi di cash equity e fixed income e migliorare l’efficienza. Inoltre, ha potuto diminuire la complessità IT riducendo il numero dei sistemi utilizzati e rafforzare la resilienza del clearing service in quanto tale.

Controlli in loco per verificare la resilienza delle infrastrutture del mercato finanziario

Un elemento principale dei controlli in loco presso le infrastrutture del mercato finanziario era costituito dalla resilienza operativa. Essa riguardava il mantenimento o il ripristino di funzioni critiche anche in caso di interruzioni gravi, ma plausibili all’interno di tolleranze di interruzione definite. Inoltre, è stato svolto un controllo in loco per monitorare i partecipanti alla borsa svizzera. La FINMA ha approfondito altresì la sua comprensione dell’incident management in relazione alla gestione di incidenti informatici essenziali. Infine, ha svolto anche un controllo in loco sul tema manutenzione IT e cura del sistema (IT maintenance), nell’ambito del quale sono stati analizzati temi come l’asset management IT e il monitoraggio dei sistemi end of life.

Vigilanza intensiva nel settore dell’asset management

Nel settore dell’asset management la FINMA ha sottoposto un crescente numero di istituti a una vigilanza intensiva, a causa di diverse carenze constatate. Uno dei punti cardine dei controlli ha riguardato il rispetto delle norme di comportamento nell’ambito suitability e nella gestione del rischio.

Sfide nella vigilanza degli istituti in ambito di asset management

Dal 2023 al 2025 è aumentato costantemente il numero di istituti che la FINMA ha dovuto esaminare e/o costringere a entrare nel regime di vigilanza intensiva. L’incremento ha interessato soprattutto i gestori patrimoniali e i trustee oggetto di vigilanza indiretta della FINMA attraverso gli organismi di vigilanza (OV). 

Di 35 segnalazioni degli OV alla FINMA nel 2025, 21 hanno portato a ulteriori accertamenti o a una vigilanza intensiva da parte dell’Autorità. Negli altri casi quest’ultima ha ritenuto che non fossero state ancora sfruttate appieno le misure di sorveglianza degli OV e ha rinviato loro le segnalazioni per un ulteriore trattamento.

I casi trattati dalla FINMA coprivano un’ampia gamma di tematiche e presentavano vari gradi di complessità. Le principali criticità riguardavano l’adeguatezza dell’organizzazione, l’irreprensibilità dell’attività svolta, le norme di comportamento ai sensi della Legge sui servizi finanziari (LSerFi), il rispetto dei requisiti patrimoniali e la lotta contro il riciclaggio di denaro.

I casi segnalati dagli OV alla FINMA nel 2025, nonché alcuni casi presso gestori di patrimoni collettivi e altri intermediari finanziari assoggettati evidenziavano modelli di comportamento e di rischio relativi agli investimenti negli asset privati realizzati per conto dei clienti. Infatti, i gestori patrimoniali avevano effettuato gli investimenti attraverso fondi esteri senza una vigilanza equivalente, società di emissione estere non regolamentate oppure in prodotti strutturati. Il repentino rialzo dei tassi seguito alla fase di tassi negativi nel 2022 aveva creato, per molti di questi investimenti, problemi di liquidità. La FINMA ha constatato che spesso non solo la due diligence iniziale e periodica, ma anche la gestione del rischio di questi investimenti si rivelava insufficiente. Inoltre, i suddetti istituti finanziari non hanno mitigato i conflitti di interesse o lo hanno fatto in modo insufficiente, in particolare quelli tra gestori patrimoniali ed emittenti o gestori dei prodotti investiti, e non li comunicavano neppure agli investitori in maniera trasparente.

Gli istituti disponevano inoltre solo in parte di una procedura di selezione degli strumenti finanziari eseguita secondo criteri oggettivi basati sugli standard del settore, come viene prescritto loro qualora offrano contemporaneamente prodotti propri e di terzi. In situazioni del genere gli investitori sono esposti a considerevoli rischi di perdita. Infine, la FINMA ha rilevato in particolare violazioni dell’obbligo previsto dalla LSerFi di procedere a un’opportuna verifica dell’idoneità di questi investimenti illiquidi e rischiosi per i clienti alla luce delle loro capacità e propensione al rischio.

Controlli in loco nel settore dell’asset management con accento su suitability e gestione del rischio

Nel 2025 sono stati effettuati in totale 20 controlli in loco nell’ambito dell’asset management presso istituti appartenenti alle categorie di vigilanza da 3 a 5. Essi hanno riguardato quattro direzioni dei fondi, 15 gestori di patrimoni collettivi e una banca depositaria per investimenti collettivi di capitale. Un quarto dei controlli ha riguardato le categorie di vigilanza 3 e 4.

Nel 2025, nei controlli in loco la FINMA ha nuovamente posto l’enfasi sul rispetto delle norme di comportamento in materia di suitability nonché sulla gestione del rischio a livello degli investimenti collettivi di capitale gestiti. D’altra parte, negli istituti che presentavano rischi elevati ha eseguito controlli in loco in merito a casi specifici o particolari verifiche, ad esempio sui processi riguardanti le decisioni d’investimento.

Nel caso di svariati istituti di maggiori dimensioni che hanno delegato funzioni essenziali, tali esternalizzazioni sono state oggetto di controlli in loco. La FINMA ha valutato se queste deleghe rispettassero i requisiti generali contenuti nella Circolare FINMA 18/3 «Outsourcing» e se venisse effettuata un’adeguata sorveglianza dei fornitori. Al riguardo ha individuato, in particolare, una necessità di miglioramento per l’inventario delle funzioni esternalizzate, nonché per la strutturazione delle attività di controllo, la rendicontazione e l’escalation interna, formulando raccomandazioni in merito. Ha infine svolto verifiche successive per quanto concerne importanti constatazioni e raccomandazioni relative ai controlli in loco effettuati nel 2024 e in singoli casi ha anche predisposto nuove ispezioni.

La vigilanza sugli organismi di autodisciplina e sugli organismi di vigilanza assicura una sorveglianza multilivello nel cosiddetto settore parabancario

Con la vigilanza sugli organismi di autodisciplina (OAD) e sugli organismi di vigilanza (OV), la FINMA verifica la sorveglianza multilivello nel cosiddetto settore parabancario. Secondo la Legge sul riciclaggio di denaro, gli OAD sono competenti per la sorveglianza degli intermediari finanziari che operano a titolo professionale (p. es. cambiavalute, money transmitter o fornitori di altri servizi di pagamento, virtual asset service provider, organi presso società di sede, prestatori e locatori in leasing finanziari o società di investimento). Secondo la Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, gli OV vigilano sui gestori patrimoniali e i trustee autorizzati dalla FINMA.

Carenze nell’elaborazione dei rapporti di audit da parte degli OV

Nel 2025 la FINMA ha effettuato tre controlli in loco presso organismi di vigilanza (OV). Per due OV, il controllo è stato riportato al 2026 a causa della fusione in corso. Strumento centrale di tale vigilanza continua sono gli audit prudenziali previsti per legge che vengono effettuati da società di audit esterne autorizzate dagli OV. Sulla scorta dei rapporti di verifica, se necessario l’OV intensifica la propria attività di sorveglianza, effettua accertamenti approfonditi e adotta le eventuali misure necessarie per il ripristino della situazione conforme. 

Nel quadro dei suoi controlli in loco la FINMA ha verificato se gli OV analizzassero tempestivamente i rapporti di audit e, in particolare, come reagissero alle irregolarità e alle raccomandazioni ivi contenute. Talvolta ha constatato notevoli carenze in tali rapporti. L’analisi dei rapporti aveva richiesto tempi eccessivamente lunghi, talvolta fino a dieci mesi, o addirittura era stata effettuata solo dopo l’audit prudenziale dell’anno successivo.

Al contempo la FINMA ha rilevato che gli OV non trattavano in via prioritaria i rapporti di audit da cui emergevano irregolarità e raccomandazioni. Di conseguenza, in alcuni casi i rischi prudenziali sono stati individuati troppo tardi e le misure necessarie non sono state introdotte immediatamente. Talora le irregolarità degli assoggettati non sono state perseguite fino in fondo in maniera coerente e in parte sono mancati controlli documentati da parte dell’OV in merito all’attuazione delle misure presso l’istituto in questione. La FINMA ha esortato gli OV a predisporre processi e meccanismi chiari che garantiscano la presa d’atto e l’analisi tempestiva delle irregolarità e delle raccomandazioni indicate nei rapporti di audit. La FINMA si attende che gli OV adottino le misure necessarie nei confronti degli istituti e che in seguito ne verifichino sistematicamente l’attuazione.

Esiti dei controlli in loco presso gli organismi di autodisciplina

Gli scorsi anni, nell’ambito della vigilanza in materia di riciclaggio di denaro, la FINMA aveva individuato, attraverso controlli in loco, una necessità di miglioramento presso gli organismi di autodisciplina (OAD). Nel 2025 ha accertato se e in che modo questi ultimi avessero posto rimedio alle carenze rilevate. Gli OAD sottoposti a verifica si erano impegnati attivamente per risolvere le questioni in sospeso. Avevano quindi concluso i lavori susseguenti relativi alla vigilanza basata sul rischio dei membri e approvato i regolamenti e i moduli di notifica delle modifiche da parte di questi ultimi.

In due casi la FINMA ha effettuato verifiche relative anche alla gestione di società di sede e strutture complesse. In particolare, ha analizzato gli obblighi che gli OAD impongono ai propri membri nelle relazioni d’affari con società di sede. È arrivata alla conclusione che entrambi gli OAD avevano affrontato i maggiori rischi derivanti dalle società di sede e dalle strutture complesse. Sono state però riscontrate alcune criticità a cui gli OAD devono porre rimedio.

Nel secondo semestre del 2025 la FINMA ha organizzato, proprio come dal ultimo nel 2023, una tavola rotonda dedicata al trasferimento di denaro e di valori (money trasmitting), a cui hanno preso parte tre OAD che sorvegliano i membri in questo settore. Con l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) e la Polizia cantonale di Zurigo, la FINMA e gli OAD hanno scambiato esperienze e conoscenze sui temi della vigilanza, del sistema di comunicazione e dell’inchiesta penale. Il dibattito si è concentrato sulle possibili misure da adottare per monitorare le transazioni in maniera completa ed efficace e per coinvolgere maggiormente nella vigilanza i terzi incaricati (agenti) che supportano i money transmitter nello svolgimento delle loro attività. Dalle discussioni è emerso l’interesse di tutti i partecipanti a un’interazione più stretta in futuro.