Enforcement
Nell’ambito dell’enforcement, la FINMA applica presso gli istituti assoggettati sia le regole di condotta d’affari sia le norme prudenziali. Essa procede contro i soggetti che agiscono sul mercato finanziario senza la necessaria autorizzazione.
La FINMA impiega l’enforcement come strumento tangibile di applicazione coercitiva della legge per il perseguimento delle violazioni del diritto in materia di vigilanza e il ripristino della situazione conforme. Tali procedimenti possono essere avviati nei confronti dei titolari dell’autorizzazione e dei relativi collaboratori, dei fornitori di servizi finanziari che operano in maniera illecita, nonché di tutti i partecipanti al mercato finanziario svizzero.
L’impegno della FINMA nella tutela dei clienti dei mercati finanziari emerge chiaramente dal fatto che nel 2025 essa ha concluso 55 procedimenti di enforcement. La FINMA è intervenuta in particolare anche nel settore delle attività non autorizzate sui mercati finanziari. Sulla scorta di segnalazioni provenienti dal pubblico e dalle autorità e sulla base della sua attività di vigilanza, ha avviato 463 accertamenti su imprese e persone che esercitavano potenzialmente l’attività in modo illecito. A essi si sono aggiunti 322 accertamenti, segnatamente contro istituti autorizzati e nel quadro della vigilanza sul mercato. Al fine di tutelare i clienti, la FINMA ha ripristinato la situazione conforme o ha avviato ulteriori procedimenti. Inoltre, ha inserito nella sua lista d’allerta oltre 300 iscrizioni e messo in guardia gli investitori da operatori del mercato finanziario potenzialmente non autorizzati, un numero record.
Elementi attuali sul tema degli intermediari assicurativi
Dall’entrata in vigore il 1º gennaio 2024 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) sottoposta a revisione e dell’Ordinanza sulla sorveglianza (OS) sottoposta a revisione, gli intermediari assicurativi non vincolati sono soggetti a requisiti di vigilanza più stringenti, in particolare in relazione a buona reputazione e garanzia di irreprensibilità. Essi devono richiedere l’iscrizione nel registro pubblico degli intermediari assicurativi tenuto dalla FINMA. Nel 2025, il numero elevato di oltre 100 registrazioni è stato ritirato o respinto dalla FINMA in seguito al suo intervento. Ha inoltre sporto 110 denunce penali a seguito di sospetto di fattispecie penalmente perseguibili.
La maggior parte delle domande di registrazione respinte è rientrata in una delle seguenti categorie:
- presenza di condanne penali rilevanti, in particolare per reati patrimoniali o di falso documentale in relazione all’attività professionale
- presenza di un attestato di carenza beni, in particolare in caso di attestati ricorrenti e di attestati con importi elevati
- persone che avevano fornito alla FINMA indicazioni materialmente inesatte o incomplete oppure avevano presentato documenti falsificati
- persone che nell’ambito di una verifica della garanzia dell’irreprensibilità hanno omesso la necessaria cooperazione o sono risultate irreperibili; in queste circostanze sono state emanate perlopiù decisioni di non entrata in materia
- intermediari che in passato presentavano un numero elevato di annullamenti di polizze stipulate, oppure persone coinvolte in intermediazioni fraudolente o in procedure fallimentari
- società di intermediazione assicurativa che hanno impiegato collaboratori privi della necessaria registrazione come intermediari assicurativi non vincolati o, in violazione del vincolo di categoria previsto dalla legge, hanno fatto loro svolgere contemporaneamente attività di intermediazione assicurativa vincolata e non vincolata
Nel 2025 è stata emanata una prima sentenza in relazione alla domanda di registrazione da parte di una persona che in passato aveva subito in un breve arco di tempo due condanne per traffico di stupefacenti in piccola quantità. La FINMA ha dovuto concedere la registrazione a tale persona su ordine del Tribunale amministrativo federale. La sentenza è stata tuttavia pronunciata ancora secondo il diritto previgente. Resta da chiarire se il tribunale avrebbe espresso lo stesso giudizio anche in applicazione del nuovo diritto e se la FINMA sia tenuta a registrare anche persone condannate per gravi reati in materia di stupefacenti.
La FINMA inasprirà ulteriormente la propria prassi in materia di irreprensibilità nei confronti degli intermediari assicurativi, integrandovi in via continuativa la prassi giurisprudenziale corrente. Alla fine del 2025 risultavano pendenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale vari ricorsi in merito a domande di registrazione respinte.
Casi di garanzia di un’attività irreprensibile e prassi in materia di dichiarazione di rinuncia
Nel 2025 la FINMA ha proseguito ulteriormente la propria prassi relativa alla garanzia di un’attività irreprensibile. Il requisito dell’irreprensibilità come condizione per la registrazione e/o l’autorizzazione è costituito dall’idoneità professionale per la funzione concretamente prospettata (fitness) e l’integrità (properness). A causa di possibili fattispecie rilevanti ai fini della garanzia dell’irreprensibilità, la FINMA ha esaminato in modo approfondito la domanda di autorizzazione di un gestore patrimoniale indipendente. La verifica ha messo in luce gravi carenze nell’ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, a seguito delle quali il gestore patrimoniale ha ritirato la propria domanda di autorizzazione e chiesto la liquidazione della propria attività soggetta all’obbligo di autorizzazione. Al fine di poter garantire il ripristino della situazione conforme, la FINMA ha monitorato la liquidazione fino alla completa cessazione dell’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione.
La FINMA ha avviato un procedimento di enforcement nei confronti del CEO di una banca, essendo emerso che egli avrebbe presumibilmente violato le disposizioni del diritto in materia di vigilanza nell’ambito di una precedente funzione rilevante ai fini della garanzia. La banca lo ha poi sospeso e sciolto il rapporto di lavoro. Poiché dal momento della sospensione il CEO non esercitava più alcuna funzione di garante dell’irreprensibilità e non si rendevano necessarie ulteriori misure ai sensi del diritto in materia di vigilanza, la FINMA ha archiviato il procedimento di enforcement. Gli obiettivi di vigilanza sono garantiti in quanto la FINMA, in caso di una futura assunzione del CEO in una funzione di garante dell’irreprensibilità o di una partecipazione qualificata presso un istituto sottoposto alla sua vigilanza, procederà alla verifica della sua garanzia nel caso concreto.
Lacune nella lotta contro il riciclaggio di denaro di una banca
Nel 2025 molti procedimenti sono stati avviati a causa di carenze nella lotta contro il riciclaggio di denaro, in particolare a causa di una politica del rischio definita non in modo chiaro o perché ci si è discostati da essa. Ciò ha riguardato più istituti. Presso un istituto sono state infatti constatate lacune negli obblighi di diligenza ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) così come nella segnalazione di sospetti di riciclaggio di denaro. La FINMA ha constatato presso tale istituto una cultura carente in materia di compliance e di rischio e ha ordinato la messa a punto di una strategia per rafforzare la compliance, verificare le relazioni d’affari, rafforzare il consiglio di amministrazione e la direzione nell’ambito della gestione del rischio e della compliance come pure la confisca degli utili conseguiti illecitamente.
Sentenza del Tribunale amministrativo federale in relazione agli obblighi di condotta
Con la sentenza del 22 maggio 2025 il Tribunale amministrativo federale ha confermato una decisione della FINMA secondo la quale un commerciante di valori mobiliari (oggi: società di intermediazione mobiliare) e il suo azionista principale hanno violato gravemente i loro obblighi di fedeltà, diligenza e informazione nei confronti della clientela ai sensi della versione allora vigente della Legge sulle borse. In questo contesto hanno violato anche i loro obblighi organizzativi. Nell’ambito del mandato di gestione patrimoniale per conto di varie fondazioni, per diversi anni il commerciante di valori mobiliari aveva effettuato investimenti in misura superiore alla media in un fondo d’investimento da esso direttamente amministrato. Inoltre, nel consiglio di fondazione delle fondazioni in questione sedevano il suo azionista principale o una società del gruppo collegata. Il Tribunale ha invece annullato parzialmente le misure disposte dalla FINMA. Alla fine del 2025 la decisione non era ancora passata in giudicato.
Scambio di dati tra la FINMA e il Dipartimento delle finanze in veste di autorità penale
La FINMA ha sporto denuncia penale contro una banca e in tale contesto ha trasmesso al Dipartimento federale delle finanze (DFF) quale autorità di perseguimento penale una serie di documenti, tra cui in particolare le decisioni alla base della denuncia stessa e i rapporti d’indagine. La banca ha contestato che una parte preponderante delle informazioni trasmesse al DFF non avrebbe dovuto essere consegnata in ragione della mancanza della componente di «necessità». Con la sentenza del 13 marzo 2025 il Tribunale amministrativo federale ha confermato la correttezza della procedura adottata dalla FINMA in sede di trasmissione dei documenti. Secondo il parere del Tribunale, non è infatti compito della FINMA applicare disposizioni di diritto penale, né esaminarle in dettaglio. In particolare, non è tantomeno necessario che tutti i singoli dati comunicati dalla FINMA al DFF risultino imprescindibili ai fini dell’esito finale delle indagini.
Procedimenti in relazione all’attuazione di misure internazionali sanzionatorie e di blocco
La FINMA e la SECO sono responsabili dell’applicazione e dell’attuazione di sanzioni inflitte a livello internazionale in Svizzera. Nello specifico la SECO è preposta all’esecuzione delle sanzioni, mentre la FINMA definisce e applica le proprie aspettative in merito a una gestione delle sanzioni efficace. A seguito del numero crescente di sanzioni e misure di blocco sia in Svizzera che a livello sovranazionale e internazionale, gli assoggettati alla vigilanza sono esposti a un rischio elevato per quanto concerne il rispetto di tali regimi sanzionatori. A essere particolarmente colpiti sono gli istituti bancari che svolgono attività di gestione patrimoniale per una clientela estera. L’attuazione di queste molteplici tipologie di sanzioni è un compito complesso, al cui svolgimento gli assoggettati sono tuttavia tenuti. Uno dei rischi maggiori consiste nell’elusione delle diverse normative in materia. Le conseguenze di potenziali violazioni permangono gravose e possono produrre ripercussioni significative per gli assoggettati alla vigilanza. A seconda della normativa violata, le loro attività possono essere poi soggette a limitazioni parziali o integrali.
Nell’anno in rassegna, la FINMA ha verificato in particolare l’adeguatezza di controlli e processi, risorse, formazione, cultura, il congelamento dei valori patrimoniali e l’obbligo di comunicazione, nonché il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Laddove necessario, la FINMA ha adottato i dovuti provvedimenti ai sensi del diritto in materia di vigilanza al fine di ripristinare la situazione conforme.
Assistenza amministrativa nei procedimenti di enforcement
Come negli anni precedenti, la FINMA ha prestato assistenza amministrativa nei procedimenti di enforcement internazionali. Il numero di richieste annuali di assistenza amministrativa di autorità straniere alla FINMA rimane stabile e costantemente elevato. La maggior parte delle richieste riguarda in particolare richieste in ambito fit and proper relative a garanti dell’irreprensibilità, nonché richieste di informazioni in relazione a indagini di abuso di mercato straniere (reati di insider trading, manipolazioni del mercato). In misura ridotta la FINMA stessa ha presentato richieste di assistenza amministrativa ad autorità estere.
Attività illecite sul mercato finanziario
Nel 2025 la FINMA ha condotto nel complesso 40 procedimenti contro persone giuridiche e fisiche, che operavano illecitamente sul mercato finanziario. Di essi 14 sono stati conclusi. Essi hanno coinvolto denaro della clientela per un valore di circa 94 milioni di franchi. La FINMA ha disposto 11 ordini di astenersi dall’esercizio di un’attività non autorizzata, con relativa pubblicazione, nei confronti di persone fisiche. Nella raccolta pubblicata delle sue decisioni in materia di enforcement si trova anche la casistica sugli operatori del mercato finanziario che svolgono la propria attività illecitamente.