Nel 2025 la FINMA ha svolto presso le banche sette controlli in loco nell’ambito della corporate governance e della cultura del rischio, constatando che gli indicatori relativi alla governance e alla cultura del rischio presso gli istituti analizzati vengono rilevati soltanto sporadicamente. Tali informazioni non vengono portate all’attenzione della direzione o dell’organo di alta direzione, se non in modo irregolare. Risultava pertanto impossibile, soprattutto per gli organi di alta direzione, anticipare o gestire gli sviluppi (negativi) nella governance o nella cultura del rischio.
È emerso che la FINMA non era in grado di accertare dai verbali delle riunioni della direzione e del consiglio di amministrazione se all’interno dei comitati si svolgessero effettivamente discussioni su temi fondamentali. Spesso questi verbali non erano abbastanza dettagliati per comprendere le discussioni e, in particolare, le opinioni divergenti. Le decisioni sono talvolta state prese in maniera informale e documentate in maniera insufficiente. Ciò si oppone a una good governance.
Verificando i sistemi di incentivi la FINMA ha constatato che non sempre il rapporto tra le retribuzioni variabili e le valutazioni del personale è adeguato. Tale squilibrio mina una cultura del rischio sana e una struttura degli incentivi all’interno degli istituti. In tale contesto occorre sottolineare che l’impiego delle cosiddette relationship manager scorecards ha spesso portato a rendere meno evidenti le debolezze nella condotta in termini di compliance attraverso la ponderazione dei singoli temi, con ripercussioni sulla consapevolezza delle responsabilità da parte delle persone interessate.
Durante i controlli la FINMA ha constatato infine che il ruolo e l’efficacia della funzione di compliance, in particolare nelle organizzazioni incentrate sui relationship manager, sono passibili di miglioramento. Funzioni di controllo solide e indipendenti costituiscono la spina dorsale di ogni istituto finanziario e devono essere collocate in modo tale che essi possano assumersi la propria responsabilità di controllo in maniera efficace.
La FINMA ha effettuato quattro controlli in loco presso imprese di assicurazione incentrati sulla governance e sull’efficacia del sistema di controllo interno (SCI). Sono emerse ripetute carenze nell’organizzazione e nell’efficacia delle singole attività di controllo, ma anche constatazioni fondamentali in relazione al quadro SCI e alla governance nella gestione del rischio. In alcuni casi, non era chiaro in che modo l’organo preposto all’alta direzione adempiesse effettivamente alla sua responsabilità per il SCI e ne verificasse l’efficacia. In alcuni casi, anche le responsabilità tra le attività di controllo delle unità operative (prima linea di controllo) e le funzioni di controllo (seconda linea di controllo) non erano chiare. Per evitare una diffusione problematica delle responsabilità e per rafforzare la responsabilità individuale delle aree operative, le diverse responsabilità devono essere chiaramente delimitate e comunicate. Un quadro di riferimento efficiente ed efficace in materia di SCI è una componente fondamentale per un efficace controllo dei rischi da parte della direzione e dell’organo preposto all’alta direzione.
Laddove sono state constatate lacune, la FINMA ha agito apportando correzioni. Per poter individuare precocemente ed evitare in futuro sviluppi negativi, la FINMA orienterà maggiormente la propria vigilanza preventiva e i propri interventi anche sugli aspetti della cultura del rischio.
Analisi del rischio di riciclaggio di denaro quale elemento centrale della prevenzione del riciclaggio
La definizione della tolleranza al rischio da parte dell’organo di alta direzione nonché il monitoraggio e la gestione dei rischi nel quadro dell’analisi del rischio di riciclaggio di denaro sono strumenti essenziali di ogni dispositivo antiriciclaggio efficace. Con la Comunicazione sulla vigilanza 05/2023 «Analisi dei rischi di riciclaggio di denaro secondo l’art. 25 cpv. 2 ORD-FINMA» la FINMA aveva fatto trasparenza relativamente alla sue osservazioni ed esperienze raccolte in merito all’analisi dei rischi nella sua prassi di vigilanza. Da allora, ha esaminato numerose analisi dei rischi e constatato progressi sia nella loro configurazione e che nella definizione della tolleranza al rischio, pur individuando un ulteriore potenziale di miglioramento nel 2025.
Soprattutto nella definizione della tolleranza al rischio erano spesso menzionati solo criteri vincolanti di esclusione (p. es. Paesi e settori vietati). Ciò è riduttivo. La definizione di tolleranza al rischio deve contemplare i rischi in cui l’istituto potrebbe incorrere, ma non intende farlo, e fa parte della cultura del rischio. Inoltre nell’ambito della tolleranza al rischio sono state definite anche misure di riduzione dei rischi. Tali misure non fanno parte tuttavia della tolleranza al rischio. Intervengono nel caso di rischi in cui incorre l’istituto conformemente alla tolleranza al rischio definita.
Inoltre, la stima dei rischi inerenti ha posto problemi ad alcuni istituti. Infatti, sono state spesso erroneamente considerate le misure di riduzione dei rischi o la tolleranza al rischio specifica dell’istituto. Ciò ha comportato che criteri di rischio tra cui le persone politicamente esposte (PEP) provenienti dall’estero o le relazioni d’affari con strutture complesse (p. es. strutture di trust concatenate in giurisdizioni diverse all’estero) siano stati valutati come rischi inerenti con un grado di criticità medio anziché elevato o molto elevato. La FINMA ha chiesto agli istituti interessati di porre rimedio a queste carenze.
Inoltre, per determinati istituti non era sufficientemente chiaro il grado di dettaglio richiesto per l’analisi del rischio di riciclaggio di denaro. In linea di principio, quanto maggiore è la tolleranza al rischio, tanto più dettagliati devono essere i singoli criteri concernenti il rischio di riciclaggio (p. es. suddividendo per Paese il rischio Paese) nella relativa analisi.
La FINMA continua a prestare particolare attenzione a questa tematica e in futuro si avvarrà maggiormente anche dello strumento dell’analisi del rischio di riciclaggio nella sua attività di vigilanza in questo ambito.
Risultati dei controlli in loco in relazione con la Legge sul riciclaggio di denaro
Nel 2025 la lotta contro riciclaggio di denaro ha costituito una priorità dell’attività di vigilanza nel settore dell’attività bancaria al dettaglio (retail banking). La FINMA ha effettuato diversi controlli in loco, dai quali è emerso che i clienti commerciali rappresentano un segmento particolarmente a rischio. Questo segmento di clientela implica rischi specifici in termini di identificazione, monitoraggio e tracciabilità dell’attività economica.
In alcuni casi, gli istituti hanno avviato relazioni d’affari che superavano la loro propensione al rischio e non erano state sufficientemente comprese dalle banche, per esempio quelle con clienti che hanno legami con l’estero, modelli commerciali particolari o comportamenti insoliti nelle transazioni (in particolare transazioni di passaggio).
I criteri per individuare le relazioni d’affari che comportano rischi superiori devono essere messi a punto specificamente da ogni singolo istituto. Dai controlli è emerso che alcuni criteri normativi che consentono di determinare tali relazioni d’affari non vengono sistematicamente considerati. L’intermediario finanziario deve tuttavia motivare in modo trasparente e documentare sulla base di indicatori quantificabili e verificabili la decisione secondo cui un criterio non è ritenuto pertinente (cfr. Comunicazione FINMA sulla vigilanza 05/2023 «Analisi dei rischi di riciclaggio di denaro secondo l’art. 25 cpv. 2 ORD-FINMA»). Determinati criteri sono stati sì considerati, ma sottoponderati nel metodo di classificazione dei rischi della banca. Non hanno quindi alcun influsso sulla categorizzazione definitiva come rischio superiore, con la conseguenza che i rischi di riciclaggio di denaro possono essere strutturalmente sottovalutati.
I controlli in loco hanno inoltre messo in luce che le verifiche periodiche delle relazioni d’affari che comportano un rischio superiore sono talora troppo poco frequenti rispetto agli standard di mercato. Alcuni istituti hanno accusato ritardi nell’aggiornamento delle loro verifiche, il che è in contrasto con le proprie direttive interne. La frequenza delle verifiche periodiche deve essere commisurata al livello di rischio delle relazioni d’affari ed essere sostenuta da risorse sufficienti e qualificate.
La FINMA si aspetta che gli intermediari finanziari riservino un’attenzione particolare alle carenze menzionate e, laddove necessario, rafforzino i loro dispositivi di riciclaggio di denaro.